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DI GIROLAMO DOMENICO - Intermediario soggetto a controllo IVASS
Iscrizione al RUI A00000737 P.IVA 05308371219
Vi
a Santa Maria a Cubito, 165 80019 Qualiano (NA) - Telefono: 0818195288 −WhatsApp 3911234567
Email: info@assidigi.com
Pec: info@pec.assidigi.comWeb: www.assidigi.comFb: www.facebook.com/ AssiDiGi
Pagina 1 di 1 - Allegato 4/ter – Agg.to del 31-12
-2024
ALLEGATO 4- TER ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Di GIROLAMO DOMENICO AGENTE -RUI - Sez. A N° iscrizione A000000737 in data 10/02/2016,in qualità di responsabile
dell’attività di intermediazione assicurativa della Di Girolamo Domenico- Sede legale: Via Santa Maria a Cubito, 165 80019
Qualiano (NA) - Recapiti telefonici: 08181952883911570087 - Indirizzo di posta elettronica:
info@assidigi.com - Indirizzo di posta
elettronica PEC:
info@pec.assidigi.com - Sito Internet:www.assidigi.com
ADDETTI all’attività di intermediazione assicurativa all’interno dei locali dell’agenzia
Di Girolamo Rosalia, 19/03/1995, RUI Sez. E N° iscrizioneE000656294 in data 08/05/2020 in qualità di dipendente del
predetto Di Girolamo Domenico, come sopra identificato
COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)
Di Girolamo Giacomo, 01/12/1996, RUI Sez. E N° E000696380 in data 26/11/2021
Loffredo Carmela, 20/12/1972, RUI Sez. E N° E000289009 in data 21/01/2009
Furone Dario, 19/09/1988, RUI Sez. E N° E000332295 in data 22/01/2013
Silvestro Luigi, 10/04/1959, RUI Sez. E E000598382 in data 11/04/2018
Pirozzi Giuseppina, 12/09/1989 Sez. E N° E000703370 in data 02/03/2022
tutti in qualità di collaboratori del predetto Di Girolamo Domenico, come sopra identificato.
PARTE I INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
a) obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della
prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali
del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
Sezione I Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi.
b) obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta
di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della
polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone
evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
1
f) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non
appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni
per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche
e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
.
g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la
durata, icosti e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione
informata.
a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo
diconsegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
Sezione II–Regole supplementari per la distribuzione do prodotti assicurativi.
b) obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e
dandoneevidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere
distribuito conconsulenza
d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto
èinappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della
circostanzache il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza
del prodottoproposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di
tale circostanza,specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f) obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice
1
La previsione di cui alla lettera e) è annullata per effetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, che ha disposto l’annullamento
dell’articolo 4, comma 20, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 nella parte in cui introduce la disposizione di cui al comma 4-bis dell’articolo 58
del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.